La Segnalazione Certificata di Inizio Attività
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
- attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)
- attività di agriturismo;
- attività di deposito;
- commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
- attività di trasporto di prodotti alimentari;
- commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
- commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
- stabilimenti industriali;
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
- vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
- apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
- somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- modifica dei locali o degli impianti;
- modifica degli aspetti merceologici;
- modifica del ciclo produttivo
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:
- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd. “NOE” – nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE – nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
oppure
L’invio della SCIA così redatta (e corredata di tutti gli allegati richiesti), è subordinato all’apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del suo intermediario.
- l’idoneità igienico-sanitaria delle medie e grandi strutture di vendita in occasione dell’avvio/trasloco dell’attività, da dichiarare tramite modulistica SCIA;
- l’idoneità igienico-sanitaria riferita alle attrezzature e strutture di esercizio degli operatori commerciali su aree pubbliche, da dichiarare tramite modulistica SCIA;
- sale giochi;
- vidimazione dei registri per la vendita di cose usate.
Le SCIA pervenute tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT vengono sottoposte a controllo di congruenza delle informazioni e allegati, da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della P.A. a cui il SUAP stesso l’ha inoltrata; l’esame della pratica è volto ad individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare; in tal caso viene inviata una richiesta di integrazioni.
- le SCIA correttamente presentate al SUAP del Comune di Milano vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA formalmente ricevibile e quindi efficace.
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.
- lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).
- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (internet, corrispondenza, a domicilio, spacci interni ad aziende, ecc.);
- somministrazione riservata ai soci in circoli privati;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività di autorimessa, noleggio senza conducente, agenzie d’affari, ecc.
- attività ricettive (alberghi, case vacanze, ostelli ecc.)
- stabilimenti industriali;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al D.M. Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020.